Insidie giuridiche che ostacolano una gestione appropriata dei grandi predatori
- 10 lug 2025
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In Svizzera si sono progressivamente adattate le direttive in materia di gestione dei grandi predatori. I primi dispositivi tenevano conto dello status di “protezione assoluta” del predatore e della sua diffusione limitata.
Nel 2014 i lupi residenti in Svizzera erano una ventina e i branchi accertati solamente due. Oggi i lupi residenti sono circa 400 e i branchi accertati superano ampiamente la trentina. Alcuni dei principi originali sono invece rimasti annidati nelle direttive e rappresentano un serio ostacolo alla corretta gestione del predatore.

Fedina penale ripulita ogni anno, laboriose analisi genetiche non sempre necessarie
La problematicità di individui e branchi è definita in base al “danno rilevante” (predazioni negli ultimi 4 mesi). Questo calcolo che riparte praticamente da zero ad ogni stagione viene mantenuto nella nuova Ordinanza. Un condono miracoloso che consente al malfattore di iniziare ogni nuovo anno con la fedina pulita. Combinato con le lungaggini dell’identificazione genetica questo assurdo principio impedisce la rapida e corretta identificazione dei recidivi e ritarda notevolmente la decisione di abbattimento.
Altre due clausole inconcepibili e ostruzioniste
Se non bastasse, si inciampa su una terza clausola secondo cui l’eventuale abbattimento può avvenire solo se gli animali sono ancora presenti nell’alpeggio in questione. Ciò ha due conseguenze inconcepibili: a) se l’alpeggio viene scaricato anticipatamente, l’abbattimento non si può più eseguire; b) se il decreto di abbattimento parte verso metà settembre, le operazioni (consentite su 60 giorni) dovranno essere interrotte con lo scarico naturale di metà ottobre.
Ancor più inconcepibile è una quarta clausola che statuisce che le coppie stanziali di lupi sottostanno alle medesime disposizioni dei lupi singoli. Una mancata distinzione con conseguenze pesantissime, in quanto, contrariamente ai lupi singoli, le coppie stanziali occupano un territorio in maniera permanente. Se uno dei componenti della coppia problematica non viene abbattuto, la minaccia persisterà e condurrà all’inevitabile rinuncia di estivazione dell’alpeggio in questione.
Disposizioni sfavorevoli basate su una logica superata dagli eventi
Negli scorsi anni abbiamo costatato amaramente che almeno una mezza dozzina di situazioni di predazioni critiche da parte di singoli lupi o di coppie di lupi non hanno potuto sfociare (nonostante le nostre insistenze) in altrettanti abbattimenti giustificabili. Tutti questi casi concernevano alpeggi non proteggibili, che nel frattempo sono stati abbandonati o il cui futuro rimane incerto.
Queste norme protettive avevano un barlume di logica quando la tutela della specie giustificava forse una certa prudenza. Oggi queste norme obsolete devono essere sostituite da regole molto più pragmatiche e permissive per due semplici ragioni: da una parte il declassamento del livello di protezione del lupo nella Convenzione di Berna e dall’altra la diffusione insostenibile del predatore. Sono restrizioni che ritardano inutilmente la promulgazione di un decreto di abbattimento e perfettamente inutili al momento di una sua esecuzione visto che non è possibile distinguere nella moltitudine l’esemplare colpevole. Nessuno ci impedisce di immaginare che queste regole restrittive siano state lasciate apposta per impedire abbattimenti che sarebbero invece pienamente giustificati.
L’elenco delle disposizioni svantaggiose non è finito...
Gli animali dispersi in seguito agli attacchi non vengono conteggiati né per un risarcimento e tantomeno per calcolare il danno rilevante (per lupi singoli e per branchi). Una situazione drammatica alla quale siamo solo riusciti in parte a porre rimedio in Ticino dove, dopo anni di intensa pressione politica, finalmente sono in vista disposizioni cantonali, approvate recentemente dal Gran Consiglio che terranno conto di questa categoria dimenticata di vittime.
Nelle norme di regolazione proattiva dei branchi l’abbattimento degli individui giovani è consentito a condizione che questo avvenga quando i medesimi si trovano assieme al branco e in vicinanza di greggi o insediamenti. L’idea sarebbe di garantire un effetto “educativo” nei confronti dei superstiti del branco. Ipotesi certamente plausibile, ma sicuramente mille volte meno efficace dal punto di vista educativo di un abbattimento che avvenga entro 24h da una predazione.
Infine, le disposizioni per l’eventuale soppressione di un intero branco rimangono uno scoglio indigesto. Questa misura è applicabile solo in caso di “comportamento indesiderato”,, decretabile unicamente se si sono avverate predazioni su animali adeguatamente protetti. Una clausola che esclude automaticamente da questa opzione gli alpeggi non proteggibili, che ringraziano commossi…
Conclusioni
Per impedire l’aumento degli effettivi di lupi sarebbe necessario abbatterne almeno il 25-30% annualmente. Per ridurli a livelli sopportabili (diciamo almeno la metà) si dovrebbe passare al 40-50% di esemplari abbattuti per almeno 3 o 4 anni filati. In Ticino la media di abbattimenti è stata finora minore del 10% annuo. È quindi urgente sbarazzarsi di queste pastoie e passare a una gestione energica e appropriata. La nostra Associazione continuerà ad adoperarsi affinché questi problemi possano essere risolti!
2 Ordinanza legge sulla caccia e protezione degli uccelli (OCP2025) Art 9b cpv 2 lettera a
3 Strategia Lupo Svizzera 2023 (SLS2023) pag. 10 punto 4.1
4 OCP2025 Art 4c cpv 3
5 SLS2023 pag. 11 punto 4.5; Rapporto esplicativo all’Ordinanza (RE2025) 2025 pag. 11
6 RE2025 pag. 4
7 OCP2025 Art 9b cpv 2 (regolazione lupi singoli)
8 OCP2025 Art 4c cpv 1 (regolazione branchi)
9 Mozione 1749 (Genini et al.) https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/
10 OCP2025 Art 4c cpv 4
11 OCP2025 Art 4b, cpv 3 punto b
12 RE2025 pag. 13; OCP2025 Art 4b cpv 4
13 OCP2025 Art 4b cpv 4 lettera a; RE2025 pag. 13
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